La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire interventi di efficienza energetica 65% (Ecobonus). Dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 (o fino al 30/06/2016 per le ristrutturazioni delle parti comuni dei condomini o di tutte le unita immobiliari dell'edificio condominiale), spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 50%, con medesime modalità.
ATTENZIONE dal 1 GENNAIO 2016 la detrazione scenderà al 36% salvo ulteriori proroghe!
Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:
Attestato del produttore dove sia certificato che il prodotto installato rientri nell'incentivo.
La fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa e la relativa ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
- Nella Causale del versamento va indicato il riferimento normativo, quindi che si tratta di una detrazione fiscale per risparmio energetico con relativa percentuale spettante.
- Codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione.
- Numero di partita Iva o codice fiscale dell'Aziende che hanno provveduto alla fornitura ed installazione.
Chi ne ha diritto?
Tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche se non residenti sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione e non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Per poter beneficiare della detrazione è necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento e cioè:
• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• soci delle società semplici
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Vi invitiamo a rivolgervi ad un Tecnico abilitato iscritto all'Albo per confermare se il vostro intervento può essere considerato di “riqualificazione energetica” e per maggiori informazioni sulle procedure e sui documenti da presentare per ottenere l'agevolazione, il quale si occuperà di redigere i documenti da inviare ad ENEA:
- Se Comma 344 l'asseverazione energetica di intervento di riqualificazione
- Se Comma 347 la semplice asseverazione dei requisiti di prodotto